Il committente rifiuta il pagamento dell’opera senza motivo? L’impresa può rifiutarsi di consegnare la dichiarazione di conformità

N.B. Prima di leggere quanto riportato si fa presente che l’ultima parola resta sempre e comunque del giudice; il presente testo è un aiuto legislativo che vi voglio dare. Segnaliamo una sentenza di un tribunale che si distingue per la corretta applicazione del principio inademplenti non est adimplendum.

Nel caso in esame, l’impresa appaltatrice aveva installato a regola d’arte gli impianti commissionati ma, poiché aveva ricevuto il pagamento SOLO DI UN TERZO del corrispettivo pattuito, rifiutava la consegna delle dichiarazioni di conformità sino al pagamento del residuo dovuto.


Il Giudice prende spunto da un caso, in cui la Corte di Cassazione afferma:

“Se il committente rifiuta ingiustificatamente di pagare il residuo corrispettivo, l’appaltatore può legittimamente rifiutare di consegnargli la restante parte dell’opera”. (Cass. N. 8906 dell’11 aprile 2013)

Questo perché nell’appalto si applicano i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, ed in particolare quanto disposto dall’art. 1460 cod. civ., che testualmente recita:


“Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria
, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.(DA QUI  APPUNTO L’ULTPAROLA AL GIUDICE)


INFATTI, laddove si afferma che, qualora le parti si addebitino reciproci inadempimenti, il Giudice deve procedere ad una valutazione unitaria idonea ad individuare “su quale dei contraenti debba ricadere l’inadempimento colpevole che possa giustificare l’inadempimento dell’altro

 (Cass. n. 7711 del 19 aprile 2016 )


Vale a dire che il Giudice deve individuare l’inadempimento più grave che giustifica l’altro.
Nella fattispecie in oggetto, il Tribunale ha condannato il committente al pagamento del debito residuo e delle spese, ritenendo “giustificato” (o “proporzionato” oseremmo dire) il rifiuto dell’impresa di consegnare le dichiarazioni di conformità, alla luce del mancato pagamento da parte del committente di ben due terzi del corrispettivo.


In particolare, in piena coerenza con i principi sopra citati, il Tribunale ha così motivato: “L’appaltatore ha portato a completamento l’opera materiale commissionatagli ed appare pertanto giustificato il mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati, tenuto conto del previo e più grave inadempimento imputabile al committente”.